Ante damnum passum, et motam litem

 

 “Prima ancora di aver sofferto il danno, e di aver mosso lite”. “… E giacché detto Signor Duca Don Marcantonio realmente non ricevè da detto Signor Don Emanuele detti docati Settemila, ed ottocento, pertanto detto Signor Don Emanuele, con publico, e Solenne Istromento stipolato in detta Città Sotto detto giorno de’ 17 Giugno 1772 da detto Notar Gioja, dichiarò detto Deposito non essere seguito giammai, ma essersi fatto detto biglietto da detto Signor Duca Don Marcantonio per far cosa grata, e facilitare l’impronto a detto Signor Don Emanuele, onde è che nello stesso Istromento il prefato Signor Don Emanuele si obligò indennizare detto Signor Duca Don Marcantonio, e renderlo illeso ante damnum passum da qualunque molestia che, a causa di detto biglietto, per qualunque Somma d’esso, o tutta, o parte, li veniva inferita; e non contento detto Signor Duca Don Marcantonio dell’indennità, ed obligo di detto Don Emanuele, volle parimente essere indennizato così da detto Signor Don Vincenzo Maria, come dal detto Signor Don Francesco Saverio Tacconi, altro Loro Fratello, come dal foglio da Loro sottoscritto, al quale…”  (Nr Antonio Pistone di Ionadi, 30.5.1780). “… E con ciò si obbligano rispettivamente pagare li surriferiti annuali canoni alla Cassa Sagra, ed esimersino l’un coll’altro indenni, ed illesi di ogni danno||, etiam nondum passum||, non obstante||, et cum pacto executivo via Ritus Magnae Curiae Vicariae||…” (Nr Michelangelo Massara di Limbadi, 9.4.1794).