Ad titulum paupertatis

 

“A titolo di povertà”; dicesi di chi è ammesso a ricevere gli ordini sacri, pur senza avere un sacro patrimonio, o senza essere titolare di un beneficio ecclesiastico, in quanto è ritenuto abile a potersi procacciare i mezzi necessari ad un decente sostentamento. “… Considerato che, sebbene il detto Vincenzo Tripaldi sia sprovvisto di beni a potersi costituire un Sacro Patrimonio, pure, attesa la sua abilità e morale, sarà da tanto da potersi procacciare i mezzi necessarii ad un decente sostentamento…  In virtù del Rescritto della Sacra Congregazione del Concilio in data 16 Aprile 1901, col quale ci si accorda l’ordinazione di soli dieci Clerici, diciamo – pronunziamo – decretiamo che il predetto Vincenzo Tripaldi è capace di ascendere al Sacro Ordine del Suddiaconato ad titulum paupertatis, facendolo così partecipe della Grazia Pontificia, giusta il predetto Rescritto del 16 Agosto 1901. Dato dalla Reverendissima Curia di Nicotera 28 Maggio 1901.+ Domenico Vescovo di Nicotera e Troppa…” (A. S. V. N. , Requisita 1880/ 1893).