Accettilazione

 

Nel diritto romano, modo formale di estinzione dell’obbligazione; consisteva nella domanda rivolta dal debitore al creditore se avesse ricevuto il pagamento, alla quale il creditore rispondeva affermativamente con la formula acceptum habeo. “Per le quali doti, come sopra a lui già consegnate da detto Ascanio, detto Paolo ha quietato e quieta lo stesso Ascanio presente, eredi||, anche per l’Aquiliana Stipulazione e susseguente accettilazione, e con il patto di non chiedere, e di non far chiedere altro in seguito per esse…” (Nr Filippo Deluca di Càroni, abitante a Nicotera, 31.10.1638).  “… col suo giuramento esso Signor Don Filiberto libera, quieta, ed assolve detta Elisabetta Contartese, come figlia, ed erede ut supra di detti quondam Giuseppe, ed Angela Barone debitori, e per essa detto Alessandro Varone suo marito, ed amministratore presente accettante||, tanto di detto Capitale di docati venti, che di tutte le annualità, e rate del medesimo sin oggi decorse, etiam per aquilianam stipulationem, et subsequentem acceptilationem inde sequutam, et per reale pactum aliquid de ulterius non petendo, nec peti quomodolibet occasione praedicta faciendo, nec in judicio, neque extra, fandogliene del tutto esso Signor Don Filiberto una finale, e generale quietanza, e liberanza omni futuro tempore valitura translative, et non extinctive…” (Nr Giovanni Geronimo Marsico di Altilia, abitante a Mileto, 15.1.1748). ”…  e libera, quieta, ed assolve esso Signor Arciprete Alemanni Procuratore, in nome di dette Cappelle, così al medesimo Signor Arciprete Condoleo pagatore di danaro presente||, e detto Nunziato Condoleo suo padre, come alli predetti molto Reverendo Canonico Don Nicolò Ioppoli, Signor Silvestro Casale, e Magnifico Bartolomeo Romano, principali obligati, loro eredi||, tanto di detto Capitale di docati quaranta affranchito come sopra, che di tutte le annualità, e rate del medesimo decorse, etiam per aquilianam stipulationem, subsequentem acceptilationem, et per reale pactum aliquid de ulterius non petendo, nec peti quomodolibet faciendo, nec in judicio, neque extra||, restando con ciò detto Reverendo Arciprete Condoleo, e suo padre, loro eredi||, liberi, e sciolti dal peso di detto cenzo con detti Signori Ioppoli, Casale, e Romano, stante la presente affrancazione con dette Cappelle fatta come sopra, quia sic||…”  (Nr Giovanni Geronimo Marsico di Altilia, abitante a Mileto, 19.2.1754).  ”…  e di detto prezzo di docati cinquanta come sopra ricevuti detto Reverendo Don Giuseppe Macrì venditore ne libera, quieta, ed assolve a detti Mastro Francesco Scutieri, e Rosolia Iannello Conjugi presenti in solidum, loro eredi, etiam per aquilianam stipulationem, subsequentem acceptilationem, et per reale pactum aliquid de ulterius non petendo, nec peti faciendo, nec in judicio, neque extra||, quia sic||…”  (Nr Giovanni Geronimo Marsico di Altilia, abitante a Mileto, 3.9.1754).